Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel perseguimento della finalità generale di sostegno e di incentivo al rafforzamento della partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e istituzionale del Paese, la presente legge reca norme per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

          a) il raggiungimento, entro l'anno 2010, del tasso di occupazione femminile individuato nell'ambito del documento conclusivo approvato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000;

          b) l'instaurazione di condizioni più favorevoli alla piena attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con riguardo alle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.